Cos’è il regime de minims
Dal 1° gennaio 2009 tutte le garanzie concesse dal Fondo rientrano nel regime “de minimis” (in precedenza solo alcune tipologie di operazioni riguardavano in questa fattispecie). In alcuni casi ciò può porre dei limiti all’ammontare dei finanziamenti garantiti di cui un’impresa può beneficiare.
Vediamo nel dettaglio. Il regime “de minimis” è, per così dire, una modalità semplificata attraverso la quale la Commissione Europea considera compatibili i regimi di aiuto per le imprese istituiti dagli Stati Membri (ricordiamo che qualsiasi agevolazione pubblica deve passare il vaglio delle istituzioni europee). Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di stato, se inferiori ad una certa soglia, non violano la concorrenza tra imprese. In pratica un apposito regolamento stabilisce una serie di condizioni che definiscono le caratteristiche che deve avere un aiuto per essere considerato “de minimis”. Se lo stato membro rispetta questi limiti nell’istituire un regime di aiuto lo può considerare automaticamente approvato dalla Commissione. In compenso le imprese non possono ricevere più di 200 mila euro in tre anni attraverso strumenti agevolativi che si avvalgono del regime “de minimis”.
Torniamo ora al Fondo di garanzia. Ai fini del calcolo del “de minimis”, il valore della garanzia pubblica (in termini tecnici si parla di ESL – Equivalente Sovvenzione Lordo) è pari al 13% dell’importo garantito (ma tale metodo di calcolo è in vigore solo dal 1° gennaio 2009). In ogni caso il valore dell’ESL di una garanzia viene comunicato con la lettera del Gestore del Fondo che comunica l’ammissione alla garanzia stessa. Di conseguenza un’impresa che vuole accedere alla garanzia pubblica deve verificare se nei tre anni precedenti alla richiesta che sta effettuando ha beneficiato di aiuti “de minimis”. A questo punto deve sommare i contributi monetari ricevuti in questa forma (siano essi in conto interessi, in conto capitale ecc.), l’ESL sviluppata da eventuali garanzie già richieste in regime de minimis e l’ESL sviluppata dalla garanzia che sta richiedendo. Infine, deve verificare se la cifra così ottenuta supera la soglia dei 200 mila euro.
Si precisa che quando un contributo viene concesso attraverso il regime “de minimis” questa caratteristica deve essere esplicitamente richiamata nella normativa di riferimento (disposizioni operative, schede tecniche ecc.).
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