Fondo di garanzia

La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.

Abilitazione alla procedura Presentazione Domande Online: richiesta delle credenziali per l'accesso al servizio.

I soggetti in possesso dei requisiti per presentare le domande di ammissione possono richiedere l'assegnazione di account per l'utilizzo del Portale FdG.

Chi può richiedere le credenziali?

Possono richiedere le credenziali i soggetti abilitati a presentare le domande di garanzia:

  • per la garanzia diretta, banche, intermediari 106, SFIS, Gestori (tra cui SGR, SICAV, SICAF, GEFIA), operatori di microcredito e imprese di assicurazioni;

  • per la riassicurazione, i soggetti garanti (confidi e altri intermediari).

Per un elenco dettagliato e relative definizioni clicca qui.

In caso di cessione della titolarità del credito a seguito di cartolarizzazione o di cessione in blocco delle operazioni garantite il soggetto subentrante (società veicolo o altri intermediari) può richiedere l’accreditamento per la gestione delle operazioni attraverso il portale FdG ricevendo credenziali che non sono abilitate alla presentazione di nuove domande (vedi la comunicazione Customer Care dell’8 febbraio 2017)


La domanda per ottenere l’account deve essere effettuata esclusivamente attraverso l’invio del Modulo di richiesta delle credenziali per l’accesso alla procedura telematica per soggetti richiedenti all’indirizzo di posta elettronica certificata fdgaccount@postacertificata.mcc.it

Il nuovo soggetto richiedente si intende accreditato quando riceve le credenziali. Non viene inviata alcuna comunicazione dal Gestore che attesti l’accreditamento.

Il modulo di richiesta credenziali deve essere debitamente timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto richiedente (o da un suo delegato) e corredato dal documento di identità del dichiarante (nonché, in caso di dichiarazione per delega, del documento di identità del legale rappresentate e copia della delega).

Nel caso in cui gli utenti indicati nel modulo non appartengano all'organizzazione aziendale del Soggetto richiedente, deve essere altresì prodotta specifica procura che dia esplicito mandato al /ai soggetto/i indicato/i (o all'organizzazione aziendale di appartenenza degli utenti indicati) ad operare in nome e per conto del Soggetto richiedente stesso. In questo caso nel modulo di richiesta delle credenziali va valorizzata la voce “Service”.

Per ottenere le credenziali occorre indicare: organizzazione (Banca X, Confidi Y, ecc), unità produttiva (filiali, aree territoriali, uffici ecc., in base al tipo strutturazione operativa scelta dall'organizzazione), nominativo e riferimenti dell'utente. È obbligatorio compilare un modulo per ogni unità produttiva. Ciascuna organizzazione può avere un numero a piacere di "unità produttive".

È obbligatorio comunicare un indirizzo di posta elettronica certificato dell'unità produttiva. Gli indirizzi di posta dei singoli utenti, ai quali vengono inviate le credenziali di accesso, possono non essere certificati. Gli account possono essere assegnati solo a persone fisiche. È obbligatorio indicare se l’unità produttiva oggetto della richiesta è già censita dal Fondo. Si intendono già censite le unità produttiva per le quali sono già state rilasciate le credenziali ad almeno un utente. Le utenze già assegnate non vanno riportate nelle nuove richieste. Si raccomanda di riportare con precisione la stessa denominazione dell'unità produttiva in tutte le richieste.

L’indirizzo e-mail dell’utente master deve essere personale. Non sono ammissibili caselle di posta generiche di ufficio che non identifichino il singolo utente.

I soggetti richiedenti possono ottenere due tipi di credenziali in base alla fase del procedimento nell’ambito della quale devono operare:

  1. ammissione/gestione (presentazione domanda di ammissione, comunicazione delibera, erogazione, tassi, variazioni, accordi transattivi, prolungamento della garanzia, sospensione dei termini, accordi di ristrutturazione, invio documentazione nonché le funzioni di cui al successivo punto b per le sole domande congelate dall’unità produttiva di riferimento);
  2. attivazione/liquidazione (per tutte le operazioni, indipendentemente dall’unità produttiva, comunicazione evento di rischio, comunicazione avvio procedure di recupero, comunicazione di ritorno in bonis, richiesta di attivazione della garanzia, rinuncia attivazione).

N. B. Chi possiede le credenziali per la fase di ammissione/gestione non ha bisogno di richiedere quelle di attivazione/liquidazione se in questa seconda fase deve operare sulle operazioni presentate dalla propria unità produttiva.

Le credenziali, sia per la fase di ammissione/gestione sia per quella di attivazione/liquidazione, hanno due tipi di profilo:

  1. credenziali "master" (“accred senior”), che permettono di operare su qualsiasi funzione con potere dispositivo (invio della la domanda di ammissione o attivazione e tutti i tipi di comunicazione);
  2. credenziali "istruttore" (“accred”), che permettono di operare senza potere dispositivo (effettuazione del data entry senza possibilità di invio della domanda di ammissione o attivazione e di alcuni tipi di comunicazioni).

I soggetti richiedenti sono coloro che presentano la domanda di intervento del Fondo tramite la procedura on line (banche, intermediari, confidi ecc.).
I soggetti finanziatori sono le banche e gli intermediari che effettuano l'operazione finanziaria a fronte di una richiesta di riassicurazione al Fondo da parte di soggetti garanti.

Tutti gli utenti master abilitati per la fase di ammissione/gestione della garanzia diretta ottengono automaticamente, insieme alle credenziali come soggetti richiedenti, quelle come soggetti finanziatori. Nel caso di utenti master abilitati per la fase di attivazione/liquidazione della garanzia diretta e di società veicolo, le credenziali finanziatore vengono rilasciate solo se specificamente richieste.

Si tratta di due utenze distinte, inviate attraverso due differenti e-mail, e l'operatore può attivarne una sola. L'utente interessato ad acquisire soltanto le credenziali come soggetto finanziatore deve dunque richiedere l'abilitazione come master.

Le utenze finanziatore consentono di visualizzare le operazioni di riassicurazione. Ciascun utente finanziatore può verificare lo stato di tutte le pratiche di controgaranzia dell'organizzazione di appartenenza (banca o intermediario). Con le password finanziatore, inoltre, l’utente può effettuare l’avvio delle procedure di recupero per tutte le operazioni e, nel solo caso di soggetti garanti che abbiano comunicato al Gestore lo stato di insolvenza, la richiesta di attivazione (previa autorizzazione sulla singola operazione del garante di primo livello)

Non esistono limiti al numero di utenze master e istruttore che possono essere richieste per ciascuna organizzazione e per ciascuna unità produttiva. L'unico vincolo è rappresentato dal fatto che ciascuna unità produttiva deve avere almeno un utente master.

Nelle credenziali inviate tramite e-mail è indicato la tipologia di password attribuita vale a dire il ruolo di “Richiedente - fase ammissione/gestione”, “Richiedente - fase attivazione/liquidazione” o “Finanziatore”.

Possono richiedere la Garanzia Diretta, previo accreditamento:

  1. le Banche;
  2. gli Intermediari;
  3. le SFIS;
  4. i Gestori;
  5. gli Operatori di microcredito, per le sole Operazioni di microcredito;
  6. le Imprese di assicurazione.

Ai fini dell’accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla Garanzia Diretta, i soggetti richiedenti devono presentare richiesta scritta al Gestore MCC per l’utilizzo del Portale FdG, secondo la procedura di cui alla Parte VIII delle Disposizioni operative.

Possono richiedere la Riassicurazione, previo accreditamento:

   a) i Confidi;
   b) gli Intermediari.

Ai fini dell’accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla Riassicurazione, i soggetti richiedenti devono presentare richiesta scritta al Gestore MCC per l’utilizzo del Portale FdG secondo la procedura di cui alla Parte XI delle Disposizioni operative.

Inoltre, i soggetti richiedenti la Riassicurazione devono inviare al Gestore MCC:

   a) informazioni sul soggetto richiedente redatte sul modulo di cui all’Allegato 6 alle presenti Disposizioni operative compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;

   b) I Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca devono, inoltre, inviare al Gestore - MCC una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attestante i requisiti di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

   c) documentazione attestante l’ultimo versamento dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni

Definizioni

“Banche”: le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

“Intermediari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

“SFIS”: le Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

“Gestori”: i gestori dicui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31).

“Operatori di microcredito”: i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di microcredito, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del Testo Unico Bancario.

“Imprese di assicurazione”: le imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui all’articolo 114, comma 2-bis , del Testo Unico Bancario.

“Confidi”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:

   a) all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB o
   b) nell'elenco di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operativitá dell'Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, nell’elenco previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;

“Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca”: i Confidi il cui capitale sociale o fondo interconsortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.