Fondo di garanzia

La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.

La Sezione speciale è istituita dall’Accordo firmato il 1° luglio 2019 da Regione Piemonte, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e delle Finanze e successivo Addendum, con una dotazione finanziaria complessiva di € 64.000.000,00 provenienti dalle risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020.

QUALI OPERAZIONI FINANZIA

La Sezione, con riferimento alle singole operazioni, interviene finanziando esclusivamente:

  • per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) e d) del decreto-legge Liquidità, l’incremento dell’ordinaria misura di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione concedibile dal Fondo, rispettivamente, fino alla misura massima dell'80% e del 100%

  • per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto-legge Liquidità, l’incremento dell’ordinaria misura massima di copertura, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, concedibile dal Fondo, rispettivamente pari all’80% e al 90%, fino alla misura massima del 90%

  • per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera n) del decreto-legge Liquidità, l’incremento dell’ordinaria misura massima della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo, pari all’80%, fino alla misura massima del 90%.

La Sezione speciale interviene a copertura del 20% della garanzia complessivamente rilasciata dal Fondo, rimanendo a carico del Fondo la copertura della rimanente quota dell’80%.

Con riferimento ai portafogli di finanziamenti, inoltre, la Sezione interviene finanziando esclusivamente:

  • per i portafogli regionali di finanziamenti che presentano le caratteristiche previste dall’articolo 13, comma 1, lettera l) del decreto-legge Liquidità, l’incremento della quota garantita della tranche junior fino a un massimo del 20% della misura della quota garantita dal Fondo

  • per i portafogli regionali di finanziamenti che presentano le caratteristiche previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge Liquidità, l’incremento della misura di copertura della tranche junior dall’80% al 90% della stessa.

IN QUALI AMBITI INTERVIENE

Le operazioni devono finanziare investimenti e/o esigenze relative al capitale circolante dell’impresa beneficiaria. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/460, sono pertanto ammissibili le operazioni finalizzate al finanziamento delle esigenze del capitale circolante, anche se non connesse a uno specifico progetto di sviluppo aziendale.

Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine e le ristrutturazioni di debiti pregressi.

A QUALI IMPRESE SI RIVOLGE

Le operazioni, comprese quelle finalizzate al finanziamento del capitale circolante, devono essere riferite alla sede principale o a una unità locale del soggetto beneficiario situate nel territorio della Regione Piemonte.

VERSAMENTI

È stato effettuato il primo versamento pari a € 16.000.000,00, un secondo versamento pari a €16.000.000,00 , un terzo versamento pari a € 16.000.000,00 ed un quarto versamento pari a € 16.000.000,00 a fronte di una dotazione finanziaria di € 64.000.000,00.