Si informa che, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G. U. n. 244 del 18 ottobre 2016, sono entrate in vigore misure a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 a valere sull’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi. Con decorrenza immediata e per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del citato Decreto Legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l’intervento del Fondo di Garanzia è concesso:
– a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi;
– per un importo massimo garantito per singola impresa di € 2,5 milioni;
– secondo percentuali di copertura definite come segue:
per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
per gli interventi di controgaranzia, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.
Le predette misure sono riservate alle imprese ubicate nei Comuni di cui all’art. 1 del decreto del 17 ottobre 2016. Sul sito Internet del Fondo sarà data tempestiva informazione delle integrazioni all’elenco dei Comuni contenuto nell’ Allegato 1 di cui all’art. 1, comma 1 del citato decreto, approvate ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2016 n. 264.
Si specifica che, tra i soggetti beneficiari finali, sono comprese le imprese esercenti l’attività agricola (Sezione A della Classificazione ATECO 2007), anche per operazioni di Garanzia Diretta e operazioni di Controgaranzia presentate da soggetti richiedenti diversi dai Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
La procedura on line sarà a breve aggiornata al fine di inserire automaticamente nel modulo di domanda la dichiarazione da parte del richiedente di aver acquisito dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, attestante che l’impresa ha subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 2016, nel caso di beneficiario localizzato in uno dei comuni di cui all’art.1 comma 1, o di aver verificato i requisiti previsti per i beneficiari localizzati in uno dei comuni di cui all’art.1 comma 2.
Nelle more dell’adeguamento i soggetti richiedenti devono riportare una delle suddetta dichiarazioni nel campo “Informazioni aggiuntive sull’operazione”.