Fondo di garanzia

La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, stabilisce l’obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

In attuazione di tale Decreto, con riferimento all’attività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96, e all'art. 15, Legge n. 266/97, nella presente sezione sono pubblicati i dati relativi alle imprese beneficiarie dell’intervento nonchè le informazioni relative ai membri del Consiglio di Gestione del Fondo.


Informazioni relative agli atti di concessione

I dati riportati fanno riferimento alle informazioni risultanti dall'originaria delibera di ammissione all'intervento del Fondo.

In relazione ai dati sulla tipologia delle operazioni, la classificazione fa riferimento alle Disposizioni Operative vigenti alla data di richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.


I file contengono dati aggiornati al 23/04/2024

Informazioni relative al Consiglio di gestione del Fondo di garanzia

L’amministrazione del Fondo di garanzia è affidata al Consiglio di gestione, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 47 del Testo Unico Bancario.

Con riferimento alle competenze, a titolo non esaustivo, il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore:

  • adotta le disposizioni operative da trasmettere alla competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico per le competenti valutazioni ai fini dell’adozione dell’apposito decreto ministeriale;

  • delibera in relazione alla singole operazioni per quanto riguarda ammissioni, revoche, inefficacie, rinunce, liquidazioni;

  • stabilisce le quote di accantonamento;

  • approva il rendiconto annuale;

  • segnala al Ministero le necessità di integrazioni delle assegnazioni finanziarie;

  • autorizza gli intermediari finanziari a certificare il merito di credito;

Il Consiglio è composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vicepresidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese.

Il Consiglio di gestione, formato dai seguenti componenti, è in carica per tre anni a decorrere dal 19 gennaio 2022:

Il Decreto direttoriale n. 35679 del 29 Ottobre 2012 ha stabilito un compenso annuo pari a € 8.100 per il Presidente, € 6.075 per il Vicepresidente e € 4.050 per gli altri membri del consiglio.